Si informano tutti i Clienti che, con l’introduzione del Decreto Fiscale 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono stati introdotti nuovi obblighi negli appalti “labour intensive”, dove l’utilizzo della manodopera prevale rispetto all’utilizzo delle attrezzature o di qualsiasi altro mezzo. Le novità, previste dall’articolo 17-bis del Decreto Legislativo n.241/1997, hanno lo scopo di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera attraverso l’imposizione di un nuovo obbligo a carico dei committenti di opere o servizi con un importo complessivo annuo eccedente i €200.000, “tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Il nuovo adempimento impone:
- L’onere del versamento delle ritenute operate in carico all’impresa appaltatrice, la quale dovrà generare deleghe di pagamento distinte per ciascun committente;
- L’obbligo per il committente di verificare l’avvenuto versamento mediante la richiesta delle deleghe di pagamento e di ricevere dall’appaltatore un riepilogo mensile in cui siano elencati tutti i lavoratori, distinti mediante codice fiscale, le ore di lavoro effettuate, l’ammontare della retribuzione e le ritenute fiscali.
Sono destinatari del nuovo obbligo:
- Coloro con un corrispettivo complessivo annuo superiore a €200.000 (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
- Le prestazioni con prevalente utilizzo di manodopera;
- Le attività lavorative rese presso le sedi di attività del committente (comprese eventuali pertinenze, cantieri, reparti);
- Opere e servizi che prevedono l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
Come stabilito dall’articolo 17-bis, sono esenti dagli obblighi previsti tutte le imprese appaltatrici dotate dei requisiti di affidabilità fiscale, certificati dall’Agenzia delle Entrate attraverso il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale). Esso ha una validità di quattro mesi e certifica:
- L’esercizio dell’attività imprenditoriale da almeno tre anni;
- La regolarità nell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e nella presentazione delle relative dichiarazioni;
- La presenza di versamenti fiscali per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni;
- La mancanza di accertamenti esecutivi, iscrizioni a ruolo o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali di importo superiore a € 50.000.
Nel caso in cui non vengano rispettati i nuovi obblighi sono previste delle sanzioni amministrative, sia in capo all’appaltatore che al committente.
Lo Studio Furfaro rimane a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
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